IVA PER CASSA AL VIA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile u.s., con efficacia dal giorno successivo, il Decreto Ministeriale del 26/03 u.s., emanato in attuazione dell'articolo 7 del D.L. 185/08, che ha introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo dell'Iva per cassa. I soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200.000 euro potranno quindi differire, al momento dell'incasso del corrispettivo, l’esigibilità dell'imposta sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, purché, ovviamente, poste in essere in presenza dei requisiti previsti dalla norma: in questo modo, l'operatore eviterà di anticipare l'Iva all'erario. L'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (fa fede la data della fattura), salvo il caso in cui il cessionario (committente) venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione che si tratta appunto di operazione con imposta a esigibilità differita, ex articolo 7 del D.L. 185/2008: la mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

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