CHIARIMENTI IN TEMA DI IRAP (Circ. Ag. Entrate 16.07.2009 n. 36/E)

L’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, integrando i chiarimenti già contenuti nella circolare 27/E del 26.05.2009. 

Riguardo al requisito dell’inerenza necessario per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, la circolare ne illustra la sindacabilità in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria aggiungendo che, per esigenze di semplificazione, può essere considerata sussistente qualora vengano dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l’applicazione delle imposte sul reddito.  

Inoltre, i maggiori valori fiscali, derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni operate in bilancio ante 2008, sono deducibili dal valore della produzione Irap, a partire all’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile applicando i coefficienti tabellari previsti ai fini delle imposta sul reddito.

 

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