RIMBORSI IRAP: CLICK DAY SU BASE REGIONALE
Il decreto “anticrisi” (articolo 6, comma 1, del decreto legge 29/11/2008, n. 185) ha introdotto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell’imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale.
La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell’IRAP versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 (articolo 6, comma 2 e 3, del decreto legge 29/11/2008, n. 185). In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’IRAP.
La data di presentazione telematica delle istanze di rimborso è stata prorogata dal 12 giugno al 14 settembre 2009 (Provvedimento del 12/06/2009). Con un comunicato stampa del 2/09/2009 è stato annunciato un ulteriore rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2009 è stato stabilito che la trasmissione telematica delle istanze di rimborso è effettuata per ciascuna regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
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