SPESE DI RAPPRESENTANZA (Circ. Ag. Entrate 13.07.2009 n. 34/E)

Non sono spese di rappresentanza e, quindi, trovano la deducibilità piena i costi sostenuti nell’ambito di fiere, mostre ed eventi simili, in cui devono essere esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa, oppure in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive d’impresa. Si tratta di manifestazioni particolari, in cui l’impresa partecipa esponendo i propri beni e servizi e in cui s’incontrano compratori e altre persone con forte interesse commerciale. Queste spese sono interamente deducibili proprio perché direttamente legate a ottenere ricavi. Per questo è da escludere la deducibilità integrale delle spese sostenute per vitto e alloggio dei giornalisti o degli agenti d’impresa, che non sono clienti.

Le caratteristiche che qualificano le spese di rappresentanza e le rendono inerenti all’attività d’impresa sono la gratuità, le finalità promozionali o di pubbliche relazioni, la ragionevolezza e la coerenza con le pratiche commerciali di settore. Il carattere essenziale di questi costi, infatti, è proprio l’assenza di un corrispettivo o di una controprestazione da parte di chi riceve i beni e i servizi erogati. Anche la destinazione delle spese ha un peso determinante ai fini della qualifica di spese di rappresentanza. La circolare spiega che per finalità promozionale s’intende la divulgazione sul mercato dell’attività svolta e dei beni e servizi prodotti, a beneficio dei clienti attuali e potenziali. Negli obiettivi di pubbliche relazioni, invece, devono essere inquadrate tutte le iniziative volte a diffondere o a consolidare l’immagine dell’impresa e ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una correlazione diretta con i ricavi.

Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese organizzatrici dell’evento (fiere, mostre e simili) per l’ospitalità di personalità del settore, di richiamo per la manifestazione (come, ad esempio, esperti del mondo scientifico che tengono conferenze nel settore oggetto delle manifestazione), queste possono essere trattate come costi pertinenti all’organizzazione e, quindi, interamente dedotti. Condizione essenziale per la piena deducibilità dei costi è che a sostenerli sia l’impresa organizzatrice e non la società espositrice.

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